Logo SISR

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

IL JIHAD MEDIATICO. RICERCA DI UN “MODELLO CRIMINALE”

#L'ANALISI D'INTELLIGENCE. IL LABORATORIO DEL FUTURO

di CARLO MARIA PISANA

ABSTRACT La gravità della situazione internazionale rende attuale la minaccia del terrorismo fondamentalista islamico, che soltanto una conoscenza approfondita del fenomeno può consentire di contrastare efficacemente. L’autore, basandosi in larga parte sugli atti dei processi relativi alla cellula romana di al-Qaida, ricerca i tratti essenziali del “modello criminale” proprio del jihad mediatico sotto il profilo dei riferimenti ideologici, religiosi, ma soprattutto di strutture organizzative e schemi operativi. Ne emerge un quadro molto innovativo rispetto alle organizzazioni criminali terroristiche o mafiose conosciute, a fronte del quale la giurisprudenza ha adattato vecchi schemi concettuali alla nuova inquietante realtà.

Mai come oggi il quadro delle relazioni internazionali è stato così confuso. Da una parte, la Guerra russo-ucraina ha riportato una frontiera nel cuore dell’Europa, ponendo al centro dell’attenzione una nuova tensione Ovest-Est, ormai sprovvista di motivazione ideologica. Dall’altra, l’asse Nord-Sud, già problematico per fattori economici e ambientali, è avvelenato da una furiosa riproposizione del Conflitto israelo-palestinese che ha travalicato i suoi stessi confini trasformandosi in un fattore d’instabilità nell’intera zona Meda (Middle East and North Africa). Tutto ciò, peraltro, è poca cosa rispetto al vero sconvolgimento in atto: la stessa idea dell’esistenza di un organismo internazionale è messa in discussione. Si è assistito in pochi mesi alla delegittimazione e negazione del ruolo dell’Onu, dei suoi organi e delle sue agenzie da parte degli stessi Paesi che 80 anni fa avevano tenuto a battesimo tale forma di organizzazione tra gli Stati. Viene quindi meno la “verticalizzazione” delle relazioni internazionali che ha caratterizzato la storia dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi e si torna a interlocuzioni di tipo “orizzontale”, non più giustificate con il ricorso a principi giuridici, ma basate apertamente sui rapporti di forza (1).

In questo quadro, il venir meno del senso della legittimità internazionale fa perdere anche al terrorismo la connotazione universalmente accettata di condotta antisociale conferitagli anche per mezzo di una serie di convenzioni nell’ambito Onu, lasciandolo divenire uno dei molteplici strumenti di pressione nei rapporti tra gli attori della scena globale. Al contempo, la repressione avvenuta in Palestina e più in generale l’umiliazione del mondo arabo, culminata nel bombardamento di Doha (DE LUCA 2025), non potranno che rinfocolare le motivazioni di contrapposizione ideologica all’Occidente e, pertanto, il rischio terroristico in quei Paesi, come il nostro, che sono un ponte tra Europa e Medio- Oriente (2).

QUESTIONE DI METODO

A fronte di un’ipotizzabile nuova fase del terrorismo di matrice islamica, è necessario munirsi degli strumenti di contrasto idonei. Il primo tra tutti è la conoscenza del contesto. Ma la conoscenza nelle scienze sociali consiste nella creazione di modelli ideali per comprendere la realtà in modo ordinato (WEBER 2003), ossia nel risalire dalla poliedricità del reale ai modelli ideali, per poi utilizzare questi ultimi al fine di comprendere i fatti. Nel nostro caso, si tratta dunque d’identificare un “modello criminale”, proprio come è stato fatto per le organizzazioni criminali nostrane (PIGNATONE – PRESTIPINO 2019).

Non interessa qui individuare i nomi di coloro che in un dato momento storico costituiscono l’organigramma dell’organizzazione, o i canali attraverso cui viene fornito supporto materiale e informativo ai combattenti sul terreno. A un nome se ne sostituirà infatti un altro e a un canale bruciato ne seguirà uno nuovo. Il terrorismo islamico conosce infatti diverse sigle, di cui al-Qaida è la più attiva ma non l’unica, e diverse modalità operative, seguite talvolta dall’una talvolta dall’altra organizzazione. Conta invece ricercare ciò che costituisce l’identità dell’organizzazione, i suoi simboli, i suoi obiettivi, la sua Weltanschauung: le specificità del “modello criminale” adottato (3). È oramai acquisito che, accanto alle azioni che hanno caratterizzato i primi anni Duemila con attentati spettacolari, si è sviluppata un’altra modalità rappresentata da attacchi realizzati anche con mezzi improvvisati, poi spettacolarizzati attraverso i canali mediatici.

IDEOLOGIA DI AL-QAIDA E JIHAD MEDIATICO

L’ideologia di al-Qaida (4) è principalmente politica, ma, facendo della religione islamica il suo vessillo, ha sempre dovuto ricercare una giustificazione, un fondamento di tipo teologico. Essa si connette alla dottrina wahhabita, un orientamento fondamentalista sul piano religioso e rigorista rispetto ai rapporti familiari e sociali. Questo è nato in ambito sunnita e dalla fine del XVIII secolo ha assunto un significato politico, essendo alla base del lento processo di formazione dello Stato saudita e sostegno della monarchia di tale Paese (D’AURIA 2015, cap. 2). Differisce quindi radicalmente da altri movimenti panarabisti, quali il Partito Ba’th d’ispirazione socialista, che trovò in Gamal Abd el-Nasser il suo massimo esponente e in Hafiz al-Asad il suo triste epigono. Differisce altresì dal movimento dei Fratelli musulmani sviluppatosi in Egitto a partire dall’inizio del Novecento (5), espressione di una religiosità meno radicale, ma anche dall’Isis, con cui pure ha condiviso le origini.

La specificità dottrinale di al-Qaida emerge nel documento programmatico diffuso il 23 febbraio 1998 da Osama bin Laden e Ayman al-Zawahiri a nome del Fronte islamico mondiale per il jihad contro gli ebrei e i crociati, che legittima l’aggressione di civili occidentali anche in aree non di guerra e a prescindere dalla posizione assunta dal governo del Paese di appartenenza. Ispirandosi al verso 60 della Sura VIII (“al-Anfal”), riconosceva come "martirio" il suicidio compiuto per il jihad, cioè nell‘ambito dello sforzo, dovuto da ogni musulmano, per rendere la realtà, prima individuale e poi sociale, conforme all‘islam. Sul piano ideologico il movimento ha origine saudita. Su quello organizzativo, si forgia nella lotta contro l’invasione sovietica dell’Afganistan. Lo sviluppo in chiave antioccidentale si è invece precisato più tardi nel corso degli anni Novanta con alcuni attentati spettacolari fino alla reazione all’operazione Enduring Freedom in territorio afgano e la costituzione, oggi strategicamente superata, di “cellule dormienti”. È seguita la fase del jiahd mediatico vero e proprio e delle azioni sul terreno dei cosiddetti “lupi solitari” con la relativa spettacolarizzazione di attentati minori. Questi ultimi sono meno dispendiosi per l’organizzazione sia in termini economici che operativi, nonché escludono il coinvolgimento diretto dei quadri. E il web rappresenta il ponte tra i vertici e i “combattenti”.

LA CELLULA ROMANA DI AL-QAIDA

Tra febbraio 2009 e aprile 2015 ha operato a Roma una cellula romana di al-Qaida (6), aggregatasi intorno a un sito internet denominato “i7ur” (in arabo Ashaq al hur, cioè “amanti delle vergini”) con materiale inneggiante al martirio, al terrorismo, nonché con istruzioni su: funzionamento di armi e preparazione di ordigni, indirizzi strategici e giustificazioni ideologiche. Le indagini e i successivi processi che hanno condotto al suo smantellamento hanno consentito di acquisire un notevole materiale conoscitivo sulla operatività del jihad mediatico, rivelando altresì la sua stretta connessione con l’azione sul terreno dei cosiddetti “lupi solitari” (fortunatamente rimasta soltanto potenziale). Il caso si è concluso sul piano giudiziario con la sentenza della Corte di Assise di appello di Roma dell’11 ottobre 2024, a seguito di rinvio della Cassazione.

L’aspetto interessante è che gli imputati, cioè i gestori del sito, non hanno mai direttamente realizzato, né progettato, né intrapreso atti finalizzati al compimento di un attentato. Tale peculiarità pone l’obbligo, ovviamente, di discernere tra una, sia pur sgradevole, manifestazione del pensiero, consentita e tutelata dal nostro ordinamento, e un’attività terroristica attraverso l’individuazione di un modello criminale quale strumento di conoscenza e comprensione della reale dimensione dei fatti esaminati.

Nella fattispecie, si è compreso il funzionamento di un imponente apparato organizzativo in cui la produzione dei materiali propagandistici funzionali agli obiettivi del jihad mediatico era svolta in house dalla sezione mediatica As-Sahab, nonché dalle articolazioni regionali di al-Qaida e dalle organizzazioni alleate. La distribuzione era operata da numerosi siti sparsi nel mondo a partire dai contenuti verificati dalle due organizzazioni Global Islamic Media Front e Al-Fajr Media e caricati in alcuni grandi siti divulgativi. Il web svolge così non solo la funzione di fornire al potenziale attentatore gli elementi per una giustificazione ideologico-religiosa dell’azione e ogni indicazione su possibili target e modalità di realizzazione, ma anche quella di amplificare la notizia e la risonanza dell’attentato, facilitando il reclutamento di nuovi “martiri”.

“MODELLO IDEALE” E CONSEGUENZE CONCRETE

L’individuazione di quello che Max Weber chiamava “modello ideale” (Idealtyp) non deve condurre a conclusioni affrettate. Infatti, quanto descritto non è più utilizzato soltanto da al-Qaida, né tutti i delitti commessi da esaltati sono riconducibili a una sottile strategia terroristica. Anzi, diverse recenti azioni commesse da “lupi solitari” sono state rivendicate dall’Isis – che, inutile ripeterlo, non è al-Qaida – o non sono state rivendicate affatto (7). Ciò pone due difficoltà nel discernimento sul campo: è possibile che l’autore dell’attentato non sia legato a uno specifico sito di sostegno oppure che il sito di sostegno non sia collegato a un’organizzazione terroristica internazionale. In sostanza, in tali ipotesi il fatto reale non sarebbe riferibile al modello criminale delineato e il ricorso a quest’ultimo porterebbe a risultati aberranti. Occorre dunque ricercare nei fatti le prove di due nessi: 1) il legame tra attentatore e un determinato sito internet; 2) l’affiliazione del sito all’organizzazione. Mentre la prova del primo è raggiungibile con modalità tradizionali (frequentazione virtuale del sito di appoggio o di personale dell’associazione deputata alla gestione del sito oppure di altre persone attive sul medesimo), più complesso, invece, è provare il secondo nesso.

Con la sentenza 9 novembre 2018, n. 51218, depositata lo stesso giorno, la Corte di cassazione penale – Sezione VI ha posto in proposito alcuni importanti principi ermeneutici, recependo sostanzialmente la prospettazione dell’Avvocato dello Stato. Secondo la Corte Suprema, occorre distinguere tra: a) il caso in cui l’associazione per delinquere sia autonoma e distinta da altre maggiori associazioni terroristiche internazionali; b) il caso in cui l’associazione riscontrata sul territorio, benché priva di tutti i requisiti previsti dall’art. 270 bis del Codice penale per la qualificazione come associazione con finalità di terrorismo, sia legata a un’associazione internazionale terroristica pacificamente riconosciuta come tale. Nel primo caso, potrà ravvisarsi il reato di associazione con finalità di terrorismo soltanto in presenza di tutti gli elementi previsti dalla fattispecie incriminatrice, e in particolare l’esistenza di un proprio programma volto al compimento di atti violenti, la finalità di terrorismo e l’idoneità della struttura a realizzare tale programma. Nel secondo caso, ciò che deve essere provato è l’esistenza di un legame tra la cellula e l’organizzazione madre. Infatti, ove tale legame porti a identificare l’associazione reperita sul territorio nazionale come un’articolazione della più vasta organizzazione internazionale, allora non dovrà ricercarsi un programma criminoso proprio dell’associazione locale, ma questa mutuerà quello dell’associazione internazionale, i cui fini concorre a realizzare. Parimenti, non dovrà valutarsi l’idoneità della struttura alla realizzazione del programma criminoso globale, ma soltanto ai compiti circoscritti affidatile in sede locale. Qualora tale collegamento sia provato, ciò consente di attribuire rilievo, ai fini della fattispecie di cui all’art. 270 bis, alle condotte di un gruppo che non risulta direttamente impegnato in attività terroristiche.

La Corte ha precisato che tale collegamento deve essere bilaterale. Ciò significa che non potrà darsi rilievo a una mera messa a disposizione unilaterale delle proprie potenzialità da parte di un gruppo di giovani imbevuti delle idee del jihadismo, ma dovrà esservi un riconoscimento da parte della “madre”. In sostanza, soltanto il figlio riconosciuto dalla madre potrà considerarsi parte della famiglia. Siffatta prova dovrà basarsi su contatti e rapporti concreti.

Ecco che l’individuazione e il riconoscimento del modello ideale comporta formidabili conseguenze sul piano pratico. Sotto il profilo processuale, vi è un notevole alleggerimento per l’accusa, poiché diventa sufficiente la prova del cordone ombelicale tra articolazione territoriale e organizzazione internazionale terroristica. Sotto il profilo sostanziale, è possibile ritenere integrata la fattispecie del reato di associazione con finalità di terrorismo anche nelle ipotesi in cui l’articolazione locale non abbia programmato né perpetrato attentati in proprio, o non sia neanche in grado di farlo, ma funzioni da supporto all’azione d’individui isolati anche non integrati nel proprio organico.

Tali principi sono stati condivisi dalla successiva giurisprudenza e applicati anche in relazione al rapporto tra articolazione locale e struttura internazionale dell’Isis, come con la sentenza 14 aprile 2025, n. 14786, della Corte di cassazione penale – Sezione VI (8).

CONCLUSIONI

All’esito di questa breve dissertazione, il modello criminale del jihad mediatico risulta delineato nei suoi tratti essenziali: riferimento ideologico, giustificazione religiosa, struttura organizzativa e modalità operativa (9). Ne emerge un modello criminale del tutto nuovo rispetto alle formule di associazione terroristica consegnataci dall’esperienza degli anni di piombo, ma anche da quelle proprie delle associazioni di stampo mafioso. Esso mescola elementi arcaici, come il richiamo a una visione religiosa radicale e l’idea di combattere «ebrei e crociati», a elementi modernissimi, quali il massiccio ricorso alla produzione video, la loro diffusione sui canali social e la struttura organizzativa innovativa conformata dalle possibilità offerte dalle tecnologie a disposizione.

All’associazione imperniata su una precisa affiliazione, come il tesseramento o la cerimonia del santino, si sostituisce un’adesione fluida, che talvolta consiste in un semplice messaggio inviato con il telefonino dall’attentatore subito prima del gesto, a cui fa seguito la rivendicazione dell’organizzazione madre. Alla struttura con specifica ripartizione di ruoli, sembra sostituirsi una sorta di outsourcing di alcune parti della condotta criminale. Al programma criminoso si sostituisce una strategia di carattere globale, che prescinde dalla pianificazione dei singoli attentati.

Di fronte a tale nuova manifestazione del fenomeno terroristico, occorre approfondire la conoscenza del modello criminale, delle sue dinamiche e delle sue debolezze, nell’auspicio di conferire effettività alla prevenzione e al contrasto di questo tipo di minaccia.


NOTE

(1) REDAELLI (2025, pp. 107-108) pone in rilievo l’abbandono del concetto di sicurezza internazionale imperniato sui popoli piuttosto che sugli Stati, in particolare nell’area Meda, in quanto «la crescente polarizzazione politica, il nazionalismo e la sfiducia verso le istituzioni internazionali minano la capacità delle organizzazioni multilaterali di rispondere efficacemente alle crisi globali, mettendo in discussione il concetto stesso di multilateralismo quale strumento più idoneo per risolvere le crisi di sicurezza internazionali. Da qui il ritorno dell’enfasi sulla sicurezza degli Stati più che su quella delle popolazioni».

(2) MARONE (2024) scrive che «le sofferenze e umiliazioni sofferte da musulmani sunniti in Medio Oriente possono alimentare sentimenti di frustrazione, collera e risentimento e possono essere strumentalmente inquadrate attraverso l’ideologia e la retorica del jihadismo globale».

(3) Nel suo intervento Punti fermi e questioni ancora controverse nella giurisprudenza in tema di terrorismo: lo stato dell’arte nel 2025 tenuto durante il corso 2025 Il contrasto al terrorismo della Scuola superiore della Magistratura, Alessandro Centonze, consigliere presso la Corte di cassazione penale – Sezione I, individua cinque macro-aree dei fenomeni terroristici: terrorismo brigatista; dell’estrema destra stragista; ambientalista; anarco-insurrezionalista; di matrice islamica o jihadista.

(4) Per maggiori dettagli si rimanda a PISANA (2024, pp. 203-205).

(5) Delicata ed efficace è la descrizione della comune origine e contrapposizione di queste due prospettive di riscossa araba nell’Egitto d’inizio Novecento nel romanzo al-Sukkariyya (La via dello zucchero, 1957) del Premio Nobel per la Letteratura Nagib Mafuz.

(6) Per maggiori dettagli si rimanda a PISANA (2024, pp. 201-202, 205-208).

(7) Per esempio, il 28 gennaio 2024 a Istanbul, rivendicata dall’Isis; il 20 dicembre 2024 a Magdeburgo, non rivendicata (e forse non a finalità religiosa); il 22 gennaio 2025 a Aschaffenburg, non rivendicata; il 13 febbraio 2025 a Monaco, non rivendicata.

(8) Sempre in relazione all’Isis, il principio è stato affermato dalle sentenze del 2 aprile 2020, n. 14704 (“Bekaj”), della Corte di cassazione penale – Sezione II e del 18 dicembre 2020, n. 8891 (“Lutumba”), della Corte di cassazione penale – Sezione V.

(9) Resta invece da indagare il profilo sociale e culturale degli appartenenti alle articolazioni di al-Qaida. Nel suo intervento Il contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamica: leading case e contesto attuale, tenuto durante il corso 2025 Il contrasto al terrorismo della Scuola superiore della Magistratura, Francesca Crupi, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano, suggerisce, riferendosi a una casistica afferente all’Isis, che il profilo dei soggetti attratti dal jihad nel nostro Paese risponde a quello dell’immigrato di seconda generazione, di umili condizioni socio-culturali, che non è riuscito a inserirsi nel contesto italiano a causa di fragilità personali.

RIFERIMENTI

E. D’AURIA, Veli d’Arabia. Il Regno saudita tra stereotipi e realtà, Università Bocconi Editore, Milano 2015.

A. DE LUCA, Polveriera Medio Oriente, «ispionline.it», 9 settembre 2025 (web).

F. MARONE, Grey Rhinos 2025: Il ritorno del terrorismo, «ispionline.it», 25 dicembre 2024 (web).

G. PIGNATONE – M. PRESTIPINO, Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi, Laterza, Roma-Bari 2019.

C.M. PISANA, Processi al gruppo Al Qaeda di Roma: la Jihad mediatica vista da dentro, «Rassegna Avvocatura dello Stato» LXXVI (2024) 1, pp. 199-210.

R. REDAELLI, Stabilità e sicurezza versus democrazia. L’irrisolta equazione nel Mediterraneo allargato, «Gnosis. Rivista italiana d’intelligence» XXXI (2025) 1, pp. 99-108.

M. WEBER, Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 2003.