È entrato in vigore in data odierna il DPCM 22 aprile 2026, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2026, che disciplina la gestione delle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale. Il regolamento definisce le modalità con cui il Presidente del Consiglio dei ministri può convocare il CISR, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, nei casi di crisi sistemica, compresi gli scenari connessi alla minaccia ibrida.
Il provvedimento prevede inoltre l’adozione della Strategia di sicurezza nazionale, su proposta del CISR e sentito il COPASIR. La Strategia, da aggiornarsi almeno ogni tre anni, definirà gli interessi fondamentali da salvaguardare, gli obiettivi strategici, le politiche e gli strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fattori di minaccia e di rischio, nonché gli indirizzi generali per la gestione unitaria delle situazioni di crisi. Il DPCM entra in vigore il 21 maggio 2026 e abroga il DPCM 5 maggio 2010, istitutivo del Comitato politico strategico e del Nucleo interministeriale situazione e pianificazione.
SCHEDA INFORMATIVA
Ambito di applicazione
L’architettura delineata dal regolamento opera nei casi di situazioni di crisi sistemica che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, compresi gli scenari connessi alla minaccia ibrida. Si tratta di situazioni in cui il superamento della crisi richiede l’esercizio dei poteri e delle prerogative di direzione, indirizzo e coordinamento demandate al Presidente del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze e le attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni per le Amministrazioni e gli Organismi a carattere interministeriale in tema di gestione di situazioni di emergenza o di crisi che non coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale.
Il ruolo del CISR
In attuazione dell’articolo 7-bis, al CISR sono attribuite competenze non settorializzate, volte ad assicurare un approccio olistico nella gestione delle crisi sistemiche e a garantire unitarietà di indirizzo. Ogni soggetto coinvolto è chiamato ad assicurare il proprio contributo per il superamento della crisi, esercitando le proprie competenze non incise dal regolamento che saranno messe a sistema nell’ambito del Comitato.
Nei casi di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, il CISR è integrato, ai sensi del decreto-legge n. 82 del 2021, con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e l’innovazione digitale e con il Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Il Presidente del Consiglio può convocare il CISR in composizione variabile, ristretta o integrata, a seconda della specifica situazione di crisi.
Possono essere convocati, anche a seguito di loro richiesta, l’Autorità politica delegata per la protezione civile, il Capo del Dipartimento della protezione civile, Ministri che non compongono il CISR, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico e il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio può inoltre disporre la partecipazione dei Direttori di AISE e AISI e di altre Autorità civili e militari di cui sia ritenuta necessaria la presenza, anche su richiesta dei Ministri componenti del Comitato.
Nei casi di impossibilità o impedimento di un Ministro componente, alle sedute del CISR partecipa un suo delegato.
Il CISR tecnico
Le attività strumentali e di supporto per lo svolgimento, da parte del CISR, dei compiti istituzionali nella gestione delle situazioni di crisi sistemica sono assicurate dal CISR tecnico.
In tale ambito, il CISR tecnico è integrato con la partecipazione permanente del Consigliere diplomatico e del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché del Capo del Dipartimento della protezione civile. Nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, alle riunioni del Comitato partecipa anche un rappresentante dell’ACN.
Anche per il CISR tecnico è prevista la possibilità di una composizione integrata.
Nell’ambito del CISR tecnico possono essere istituiti tavoli tecnici dedicati alla trattazione di specifiche tematiche, oltre al tavolo tecnico in materia di minaccia ibrida istituito presso il DIS.
La Strategia di sicurezza nazionale
Il regolamento prevede l’adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, sentito il COPASIR, della Strategia di sicurezza nazionale.
La Strategia consente all’Italia di dotarsi di un documento strategico in linea con quanto avviene negli altri Stati del G7.
La Strategia, da aggiornarsi almeno ogni tre anni, definisce:
- gli interessi fondamentali la cui salvaguardia è necessaria per garantire la sicurezza nazionale;
- gli obiettivi strategici e le necessità da perseguire;
- le politiche e gli strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fattori di minaccia e di rischio;
- gli indirizzi generali per la gestione unitaria delle situazioni di crisi.
Informativa al COPASIR
Il Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, un componente del CISR riferisce periodicamente al COPASIR sulle iniziative adottate nell’ambito della Strategia di sicurezza nazionale.