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Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

CLASSIFICA DI SEGRETEZZA

Indicatore del livello di segretezza attribuito in ambito nazionale ad informazioni la cui conoscenza non autorizzata sia idonea a recare pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica. L’ordinamento italiano prevede, in ordine decrescente di potenziale danno, le classifiche SEGRETISSIMO (SS), SEGRETO (S), RISERVATISSIMO (RR), RISERVATO (R), sanzionando penalmente le violazioni in materia. 

Le classifiche: 

  • limitano l’accesso alle informazioni classificate, e conseguentemente la loro circolazione, alle sole persone che hanno necessità di conoscerle in funzione del proprio incarico e sono altresì in possesso del Nulla Osta di Sicurezza per le informazioni con classifica superiore a RISERVATO;
  •  impongono l’adozione di un sistema di misure, proporzionate alla rilevanza dell’interesse tutelato, intese ad assicurare l’effettività della limitazione e la protezione delle informazioni classificate. 
Spesso sovrapposte, nell’immaginario collettivo, al segreto di Stato, sono in realtà da esso nettamente distinte per disciplina ed effetti, inclusi quelli che riguardano il processo penale: le classifiche di segretezza, infatti, non precludono all’Autorità giudiziaria la possibilità di acquisire documenti classificati, ma la vincolano a curarne la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti del procedimento a prenderne visione. 

 Vedi anche DECLASSIFICA, CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA INTERNAZIONALI E COMUNITARIE e NEED TO KNOW (NECESSITA` DI CONOSCERE).

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