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Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

REGOLA DELLA TERZA PARTE

Principio su cui si basano i rapporti di scambio informativo nell'ambito della collaborazione internazionale intelligence. Prevede che le notizie/informazioni acquisite da un servizio collegato non possano essere diffuse dal destinatario ad un altro organismo/informativo estero senza il consenso dell'originatore.

Tale regola opera tacitamente ed in via di prassi - e quindi a prescindere dalla circostanza che essa sia codificata o venga espressamente menzionata - e vale a tutelare in primo luogo la confidenzialità dello scambio informativo, evitando che notizie sensibili giungano a destinatari "indesiderati". 

Ulteriore finalità risiede nello scongiurare "false" conferme dell'attendibilità di una notizia/informazione conseguenti a "rimbalzo" informativo e non ad autonome acquisizioni di altro servizio di informazione.

Al fine di salvaguardare lo scambio tempestivo di informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale anche tra Organismi di Informazione per la Sicurezza appartenenti ad uno stesso Stato, tale regola può assumere la denominazione di "Regola del Terzo Stato".

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