SEGRETO DI STATO
Vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei ministri – mediante apposizione, opposizione ovvero conferma dell’opposizione – su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi supremi dello Stato.
La costruzione dell’istituto – concepito quale elemento di tenuta dell’intero sistema democratico – è volta da un lato, attraverso la previsione di limiti e garanzie, a circoscrivere e regolare l’utilizzo del segreto di Stato, dall’altro ad assicurarne l’effettività, limitando la conoscibilità delle notizie assistite da tale vincolo ad un novero estremamente ristretto di soggetti. In tale quadro il legislatore ha disciplinato anche il rapporto tra segreto di Stato e processo penale, stabilendo che l’esistenza del segreto di Stato impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie assistite dal vincolo, ferma restando la possibilità per il giudice di ricorrere ad altri strumenti di prova, purché gli stessi non incidano sul medesimo oggetto.
Quanto a limiti e garanzie, la legge 124/2007:
- esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti fatti di terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso;
- limita la durata del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni;
- impone al Presidente del Consiglio dei ministri di comunicare i casi di conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, indicandone le ragioni essenziali. Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto ad esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Se ritiene infondata l’opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni;
- fa obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di motivare l’opposizione e la conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Avverso tali atti può essere sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, cui il segreto non può in alcun caso essere opposto.
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