DPCM 23 marzo 2011, n. 1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1
[Dell’adozione del presente DPCM è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2011, n. 78. ]
Art. 45.
(Doveri particolari)
1. (Omissis).
2. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio di cui devono essere assunte le dichiarazioni nel corso di un procedimento giudiziario sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio o ogni altro atto giudiziario cui sono chiamati abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato a norma del regolamento emanato ai sensi dell’art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi della normativa vigente.[1]
[1] Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, del DPCM n. 3 del 19 maggio 2015. Il testo del comma 2 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1. giugno 2015 unitamente all’adozione del DPCM n. 3 del 19 maggio 2015.