Decreto legislativo 208/2011

Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16-12-2011 n. 292 )

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Art. 6
Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni

1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l’Italia e

uno o più Stati membri, tra l’Italia e uno o più Paesi terzi o tra l’Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi;

b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo;

c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità; non si applica altresì a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformità a tali norme.

2. Il presente decreto non si applica altresì ai seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni

e materiale bellico di cui all’elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ai contratti per i quali l’applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione;

c) ai contratti per attività d’intelligence;

d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall’Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l’Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l’incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l’accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;

e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all’articolo 2;

f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti: 1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;

h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
l) ai contratti d’impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente

all’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 può essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.

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Art. 13
Sicurezza dell’informazione

1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacità loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell’appalto da parte della stazione appaltante, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore.

2. A tale fine, la stazione appaltante precisa nella medesima documentazione le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell’informazione, i quali possono riguardare:

a) l’impegno dell’offerente e dei subappaltatori già individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell’appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell’appalto, in conformità alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b) l’impegno dell’offerente ad ottenere l’impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l’esecuzione dell’appalto;

c) le informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto;

d) l’impegno dell’offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto;
e) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell’impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell’appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.

3. La stazione appaltante può, se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data di apertura delle offerte presentate.

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Art. 33
Norme di modifica al codice

1. All’articolo 1 del codice, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all’articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione.”.

2. L’articolo 16 del codice è abrogato.
3. L’articolo 17 del codice è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza). – 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini dell’esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell’esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.

4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attivita’ di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.».

4. Alla rubrica del capo I, del titolo IV della parte II del codice e alla rubrica degli articoli 195 e 196 del codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE”.

5. All’articolo 196 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell’articolo 17” sono sostituite dalle seguenti: “ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE”;
b) al comma 2, le parole: “di competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;
c) al comma 3, dopo le parole: “di rilevanza comunitaria” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;
d) al comma 4, dopo le parole: “appalti pubblici di lavori” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;
e) al comma 5, dopo le parole: “della difesa” sono inserite le seguenti: “, di cui al comma 1” e le

parole: “16, 17 e 18” sono sostituite dalle seguenti: “17 e 18”;
f) al comma 7, dopo le parole: “del Ministero della difesa” sono inserite le seguenti: “diversi da

quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE”.

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