Classifiche di segretezza
La classifica di segretezza è l’indicatore del livello di segretezza attribuito in ambito nazionale a una determinata informazione. Si configurano come documenti classificati qualsiasi supporto – materiale o immateriale, analogico o digitale – contenente informazioni classificate e, pertanto, sottoposto a misure di protezione fisica, logica e tecnica dal momento della sua origine fino a quello della sua distruzione o declassifica. Durante tale arco di vita, la sua trattazione e gestione sono disciplinate da modalità specifiche. Le singole parti di un documento possono richiedere classifiche differenti. In questo caso il livello generale di classifica dell’intero documento è pari almeno a quello della parte con classifica più elevata.
Le classifiche sono quattro:
- segretissimo (SS)
- segreto (S)
- riservatissimo (RR)
- riservato (R)
e sono attribuite dall’originatore dell’informazione, a seconda della gravità del danno che la rivelazione non autorizzata della stessa causerebbe alla sicurezza dello Stato.
Quanto agli effetti, le classifiche:
- limitano l’accesso a una determinata informazione ai soli soggetti che abbiano necessità di conoscerla nell’esercizio delle proprie funzioni, conoscano le regole per la sua corretta gestione e conservazione, siano muniti di appropriata abilitazione, tranne nel caso della classifica “riservato”
- fanno scattare un sistema di misure – predisposte dall’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del DIS – per assicurare che la limitazione dell’accesso sia effettivamente realizzata. A ciascun livello di classifica corrisponde, infatti, una serie di prescrizioni intese ad assicurarne la protezione (sistemi di conservazione, di riproduzione, ecc.). Queste prescrizioni sono proporzionate alla rilevanza dell’interesse tutelato, e quindi tanto più incisive quanto più si sale di livello da riservato a segretissimo
- non precludono la conoscenza della notizia all’Autorità giudiziaria. Tuttavia se nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità giudiziaria acquisisce documenti classificati, è tenuta a curarne la conservazione in modo da salvaguardarne la riservatezza, assicurando il diritto delle parti coinvolte nel procedimento a prenderne visione
In casi specifici i documenti possono essere sottoposti a declassifica, vale a dire riduzione a un livello inferiore o eliminazione della classifica di segretezza.
La legge 124/2007 ha introdotto un meccanismo in base al quale la classifica di segretezza viene automaticamente ridotta al livello inferiore – es. da “riservatissimo” a “riservato” – trascorsi cinque anni dalla data della sua apposizione. Dopo ulteriori cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. Questi automatismi non si applicano quando i termini di efficacia del vincolo sono prorogati con provvedimento motivato dall’ente che ha apposto la classifica o dal Presidente del Consiglio dei ministri nel caso di proroga superiore ai quindici anni.
Qualifiche di sicurezza
Le informazioni originate dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione dell’Unione europea e dalle altre organizzazioni internazionali sono contraddistinte anche da una qualifica di sicurezza che indica l’ente o l’organismo che le ha prodotte e cui appartengono. La qualifica di sicurezza si identifica con la sigla (es. Nato o Ue) o altro termine convenzionale (es. Cosmic) che, attribuiti a un’informazione classificata o meno, indicano l’organizzazione internazionale/comunitaria o il programma intergovernativo entro cui tale informazione è stata originata e nel cui ambito può circolare.
Nel contesto dell’Alleanza atlantica, le qualifiche in uso sono:
- Cosmic, per top secret equivalente al “segretissimo” italiano
- Nato, da “segreto” a “non classificato”
La negoziazione e la predisposizione degli accordi di sicurezza con organizzazioni internazionali e Paesi esteri è curata dall’UCSe. In situazioni specifiche la qualifica di sicurezza può anche essere eliminata con il consenso dell’originatore.