Tutela delle informazioni

La legge 124/2007 detta la disciplina sul segreto di Stato, prevedendone i casi di apposizione, opposizione e conferma, come pure i casi in cui è espressamente escluso il ricorso a tale strumento.

La stessa legge contempla il ricorso a specifiche classifiche di segretezza per tutelare le informazioni e limitarne la conoscenza ai soli soggetti interessati, articolandole su quattro livelli di classifica: segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato.

Per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche è istituito nell’ambito del DIS l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), di cui si avvale il Presidente del Consiglio per esercitare le sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.

In tale ambito, l’UCSe è competente per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza.

Con il DPCM 22 luglio 2011 alcune amministrazioni dello Stato sono state delegate al rilascio di abilitazioni di sicurezza nei confronti di specifiche categorie di personale dipendente.

Le abilitazioni di sicurezza agli operatori economici sono sempre rilasciate dall’UCSe.

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