
Le principali differenze in tema di:
La legge 124/2007, istitutiva del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ha riformato la Comunità intelligence italiana che aveva operato per oltre 30 anni sotto la vigenza della legge 801/1977.
La legge di riforma ha introdotto significative novità, prima fra tutte l’attribuzione della responsabilità politica dell’intero settore al solo Presidente del Consiglio dei ministri, superando la condivisione di responsabilità gestionale con i Ministri della difesa e dell’interno prevista dalla legge 801/1977. Il Presidente del Consiglio può delegare tutti i compiti a lui attribuiti in via non esclusiva all’ Autorità delegata, individuata nella figura di un Sottosegretario di Stato o di un Ministro senza portafoglio.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) costituisce l’organismo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro competenze, e il cui titolare, il Direttore generale del DIS, è il diretto referente. Il DIS è destinatario di specifici e più incisivi compiti rispetto a quelli assegnati alla Segreteria Generale del CESIS dalla legge 801/77, specie in materia di raccordo informativo, così da assegnare al Dipartimento un ruolo di centralità nell’ambito del Sistema.
Per la gestione dell’intero settore il Presidente del Consiglio si avvale di un organo collegiale, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la cui composizione e le cui attribuzioni solo in parte ricalcano quelle del precedente CIIS, annoverando ora funzioni deliberative sugli indirizzi generali e sulle finalità fondamentali della politica dell’informazione per la sicurezza.
Le competenze delle due Agenzie, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), sono ripartite secondo l’ambito territoriale della minaccia, temperato da una competenza per materia in taluni settori, a differenza di quanto previsto dalla legge 801/77 il cui criterio era ancorato alla sola competenza per materia.
Per lo svolgimento di operazioni per scopi istituzionali, è consentito agli addetti delle Agenzie di avvalersi, con le limitazioni previste dalla legge, dello strumento delle garanzie funzionali. Si tratta di un articolato sistema di regole finalizzato a rendere esenti gli agenti di AISE e AISI da responsabilità penale per le condotte che possono configurare ipotesi di reato.
In materia di segreto di Stato, la legge di riforma ha introdotto una nuova disciplina ispirata al bilanciamento delle esigenze di sicurezza dello Stato con quelle di garanzia dei cittadini.
Il controllo politico sull’attività del Sistema è affidato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) cui spetta il compito di verificare in modo sistematico e continuativo che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni. La legge ha conferito al Comitato incisivi poteri di controllo e funzioni consultive, imponendo inoltre al Presidente del Consiglio specifici obblighi di comunicazione nei confronti del Comitato stesso.
| Prima (legge 801/1977 - abrogata) |
Adesso (legge 124/2007) |
Presidente del Consiglio dei ministri:
|
Presidente del Consiglio dei ministri:
I Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa sono tempestivamente e con continuità informati da AISE e AISI per i profili di rispettiva competenza. |
| Prima (legge 801/1977 - abrogata) |
Adesso (legge 124/2007) |
| Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) Presieduto dal Presidente del Consiglio composto dai ministri di:
e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Competenza:
|
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) Presieduto dal Presidente del Consiglio composto dai ministri di:
e dall’Autorità delegata
Competenza:
|
| Prima (legge 801/1977 - abrogata) |
Adesso (legge 124/2007) |
Segreteria generale del CESIS
|
Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS)
|
| Prima (legge 801/1977 - abrogata) |
Adesso (legge 124/2007) |
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)
|
Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
|
| Prima (legge 801/1977 - abrogata) |
Adesso (legge 124/2007) |
Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)
|
Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)
|
| Prima (legge 801/1977 - abrogata) |
Adesso (legge 124/2007) |
| Il segreto di Stato copriva gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione potesse arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
Non potevano essere oggetto del segreto di Stato:
|
Il segreto di Stato copre gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione possa arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. Non possono essere coperti dal segreto di Stato:
Limite temporale Introdotto il limite temporale di 15 anni, prorogabile di altri 15. Dopo 15 anni dall’apposizione o dalla conferma dell'opposizione del segreto di Stato, chiunque abbia un interesse può richiedere al Presidente del consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio consente l’accesso oppure dispone una o più proroghe con un provvedimento motivato (durata complessiva massima di 30 anni). Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano gravi ragioni di eccezionale gravità e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. |
| Prima (legge 801/1977 - abrogata) |
Adesso (legge 124/2007) |
| Non erano previste "garanzie funzionali". | Non sono punibili i dipendenti di AISE e AISI che, in presenza di determinati presupposti e in base a una specifica procedura posta a garanzia dei diritti dei cittadini, pongano in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata. |
Organo di controllo parlamentare
| Prima (legge 801/1977 - abrogata) |
Adesso (legge 124/2007) |
Comitato parlamentare di controllo (COPACO)
|
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR)
|
Riferimenti
- Legge 124/2007
(113 kb) - Legge 801/1977
(16 kb)