La legge 124/2007: laboratorio di un nuovo modello di coordinamento
Conferenza del Direttore generale del DIS Prefetto Giovanni De Gennaro tenuta l'11 febbraio 2009 alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
Desidero ringraziarLa, Direttore, per l'opportunità offertami di illustrare, seppur brevemente, a questo qualificato uditorio i tratti essenziali della riforma del cosiddetto comparto intelligence che, in attuazione della legge n. 124 del 3 agosto 2007 ha portato alla creazione del Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica.
La presenza in questa sede, inoltre, è per me motivo di personale gratificazione poiché, da convinto assertore del coordinamento e del dialogo interforze, mi considero un "socio fondatore" della Scuola.
Questa struttura formativa di eccellenza è ormai un patrimonio consolidato e comune alle Forze di Polizia, in grado di generare il "valore aggiunto" istituzionale che scaturisce dalla ricerca applicata, esercitata con metodo scientifico ed in grado di coniugare la dottrina con la pratica.
Ecco perché, da Vostro convinto sostenitore, ho accettato l'invito del Direttore a venire ad illustrare la materia della quale oggi sono chiamato ad occuparmi, non solo per assolvere al dovere di diffusione e consolidamento della "cultura della sicurezza" cui la norma mi chiama, ma anche per ragionare, tra studiosi di qualità, sul vero e proprio nuovo "laboratorio" dell'evoluzione istituzionale che la legge 124/2007 ha nei fatti generato.
Laboratorio. Un termine che ho voluto inserire anche nel titolo di questo mio breve intervento perché una norma che innova così profondamente l'impianto organizzativo, funzionale e – non certo per ultime – le responsabilità di un comparto informativo non può che innestarsi in un continuum istituzionale per produrre gli effetti migliorativi auspicati. Un innesto che può avvenire concretamente attraverso un atteggiamento aperto, flessibile e di ricerca da parte di soggetti attuatori animati da spirito innovativo e, per certi versi, pionieristico.
Il legislatore, nel definire i contorni del "laboratorio", è stato molto chiaro: la riforma deve essere attuata nel rispetto dei patrimoni di conoscenza, di esperienza, di autonomia operativa che i "Servizi", come erano chiamati in precedenza, hanno maturato e produttivamente posto al servizio del Paese nel corso degli anni. Nel contempo, i nuovi istituti giuridici, ad iniziare dal coordinamento, i nuovi profili di responsabilità e le nuove missioni affidate devono essere posti in essere "con la macchina in movimento", se mi si permette l'espressione, senza che le attività di ricerca evolutiva incidano sul livello di efficacia ed efficienza dello strumento informativo già al servizio del Paese.
L'estrema delicatezza della materia trattata, la sua essenzialità per la sicurezza delle istituzioni della Repubblica e per la pacifica convivenza dei cittadini, infatti, non ha permesso in alcun modo l'avvio della riforma da un "livello zero", per giungere gradualmente al completamento. Il mondo con i suoi problemi, infatti, non si ferma.
Ho fatto cenno al concetto di laboratorio; proseguo su questa linea e, per quanto l'esperienza mi ha sinora indicato, rappresento subito una biforcazione che ci si è presentata nell'attività di ricerca in corso, tale da far comprendere la profondità e l'estensione dell'innovatività di cui è portatrice la norma.
Da un lato, infatti, quest'ultima delinea un nuovo modello organizzativo del Sistema d'informazione rispetto alla strutturazione precedente, mentre dall'altro introduce significativi cambiamenti nella logica del coordinamento delle componenti del Sistema stesso.
Potremmo dire, per sintesi espositiva, che la norma introduce due linee di cambiamento: una verticale, che attiene ai singoli Organismi (i nuovi DIS, AISE ed AISI) e ne riporta la responsabilità verso un unico Vertice rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; una orizzontale che individua una più incisiva e differenziata interazione tra gli Organismi stessi e tra questi e le altre Istituzioni della Repubblica, ai fini della quale si rivela determinante la funzione di coordinamento cui ho fatto cenno.
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Per rendere l'esposizione maggiormente comprensibile, parto dal generale per scendere poi nel particolare, ovvero dal concetto di coordinamento al quale il legislatore è approdato con la legge 124/2007.
Nel preparare questo intervento ho fatto riferimento a tre impianti normativi distinti che, in epoche molto diverse e distanti tra loro, hanno elaborato e previsto un concetto di coordinamento tra differenti organizzazioni pubbliche.
Mi è sembrato un esercizio comparativo utile ad evidenziare i concetti-chiave della nuova norma di cui oggi parliamo, senza trascurare la linea di continuità espressa nell'arco di quasi un trentennio dal legislatore.
Essi sono: la legge 121/81, con la quale ho un rapporto di pratica e di confidenza ormai storico e che costituisce il parametro di riferimento per la maggior parte dell'uditorio odierno; la legge 25/97, che riordina le attribuzioni del Ministero della Difesa e dei Vertici delle Forze armate; la legge 124/2007 della quale trattiamo oggi nello specifico.
Ho ritenuto di individuare in queste norme tre diverse tipologie di coordinamento, nate in momenti storici e per esigenze decisamente differenti, ma che sostanziano con evidenza l'esigenza di porre a fattor comune, di valorizzare ed accrescere i ruoli, le competenze ed i compiti d'Istituto di più entità organizzative, ciascuna con propri ordinamenti, organizzazioni, tradizioni ed identità.
Il principio a monte è evidente: un'attività di coordinamento è sempre necessaria, tanto che in qualsiasi Ministero si trova il coordinamento fra Direzioni Generali, ed a qualsiasi attività complessa presiede una logica di coordinamento in grado di assicurare economia ed efficacia degli sforzi profusi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Rimango tuttavia ai testi presi in esame e, con intuitiva immediatezza, vedo alcune espressioni ripetute per il sistema delle Forze di polizia, per il sistema delle Forze armate e per il Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica.
Si tratta, come noto, di Istituzioni che, a gruppi, hanno attività più o meno analoghe. Perseguono obiettivi che sono comunque unici per il gruppo di Istituzioni: le tre famiglie allargate, diciamo, hanno delle strutture comuni che consentono ai gruppi in esse rappresentati di lavorare in modo coeso verso lo stesso obiettivo, pur con profonde differenze.
Partiamo dal sistema della Difesa. Sono quattro Forze armate, con specificità diverse che perseguono obiettivi comuni: la difesa della Patria, come viene indicato dal legislatore nel dare le funzioni al Ministro laddove la norma recita: "il Ministro attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo". Quindi difesa e sicurezza comune a tutte le Forze armate, vivono in uno stesso contesto, hanno delle logiche di coordinamento, basate fortemente su un impianto sistemico di tipo gerarchico.
In questo sistema il coordinamento è inteso come esercizio del comando in forma gerarchica. La funzione è di fare interagire il sistema e di condurlo verso un unico obiettivo, nella diversità rappresentata dai ruoli, dalle organizzazioni e dalle competenze delle singole Forze armate.
Quasi opposto è il modello della legge 121/81. Consentitemi l'immagine: il modello si avvicina più al "contratto per adesione", cioè ad una predisposizione e volontà di aderire al modello del coordinamento da parte di ogni singola entità organizzativa che lo compone, che non ad una dimensione ordinativa sic et simpliciter.
La norma, che è la più "anziana" delle tre esaminate, risponde con ogni probabilità a contingenze storico-politiche e sociali che ne hanno influenzato la genesi tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, ma il risultato consiste nella prefigurazione di un sistema che tende all'unitarietà dell'obiettivo, si astiene dal tratteggiare connotazioni di tipo gerarchico, come invece abbiamo visto nel sistema delle Forze armate, e mira ad un agire sinergico, seppure ancorato ad una responsabilità unitaria di Vertice.
Appare in proposito opportuno evidenziare che tra i tre testi normativi la legge 121/81 è l'unica che fa ricorso al concetto di direzione, laddove, all'articolo 6 titola: "coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia". È la previsione massima che la norma esplicita in tutto il suo articolato, attraverso una titolazione che, tuttavia, risulta poi mitigata dal contenuto che vi fa seguito.
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L'unitarietà, invece è fattore presente ed accomunante nei tre capisaldi normativi in esame: la legge 124/07 si ispira al principio di unitarietà; la legge 121/81 richiama il sistema sotto una "direzione unitaria"; la legge 25/97 recita: "sono unificate presso lo Stato Maggiore" alcune importanti funzioni.
Sembra individuarsi, a primo esame, una ratio legis trasversale ad un trentennio che mira a canalizzare le molteplici competenze ed attività verso un'unica direzione di "resa istituzionale" dei compiti e dei servizi svolti, per evitare che le similitudini identitarie e funzionali o, all'opposto, le differenze interpretative dei rispettivi ruoli producano diseconomie operative, sovrapposizioni, competizioni dannose per l'equilibrio delle Istituzioni della Repubblica.
L'unitarietà, proseguendo nell'analisi comparativa delle tre fonti normative, risulta assistita, per quanto già anticipato, da un presidio di valenza trasversale rappresentato da meccanismi di assistenza collegiale alle funzioni di Vertice.
La presenza di un sistema di confronto e decisione collegiale a supporto del livello di responsabilità gestionale: sia esso il Comitato dei Capi di Stato Maggiore o il Comitato di Stato Maggiore a livello tecnico che supporta il Capo di Stato Maggiore della Difesa; sia il Consiglio Superiore delle Forze armate che supporta l'azione di governo e politica del Ministro; sia il Comitato Nazionale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica con riferimento al Ministro dell'Interno; sia – da ultimo, ma non per ordine di importanza - il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, il CISR, che supporta il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle responsabilità ad esso attribuite dalla legge 124/07.
Un altro elemento "di genere" che caratterizza il coordinamento in modalità orizzontale è la pianificazione, uno strumento essenziale per garantire il coordinamento nella dimensione unitaria di organizzazioni che, per vastità e complessità di attribuzioni, non possono prescindere da una condivisione di principio al livello strategico e da un'attuazione sintonica a livello tattico in ordine all'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
In questo la legge 124/2007 evolve nettamente rispetto alle norme "di sistema" con le quali stiamo effettuando la presente comparazione. È infatti affidata al soggetto coordinatore, il DIS, la responsabilità della pianificazione (e del controllo sulla sua puntuale attuazione) dell'intero insieme delle risorse primarie disponibili per lo svolgimento delle missioni istituzionali, attraverso un apposito piano di acquisizione delle risorse, come postulato dall'articolo 4.
Si rinvengono invece tratti comuni alle altre norme in esame nella c.d. elaborazione della pianificazione: nell'art. 6 della legge 121/81, la parola pianificazione ricorre alla lettera c), d), e),ed f) come "pianificazione generale"; nella legge sulle Forze armate fa riferimento al Capo di Stato maggiore della Difesa la pianificazione e la predisposizione dell'impiego delle Forze armate, con espressione differente, più articolata ma certamente assimilabile nel suo spirito alla norma comparata.
Con la disamina dei tratti strutturali comuni alle leggi prese in esame ho inteso fornire spunti di riflessione in ordine all'esistenza di una linea di continuità dell'attività normativa da parte del legislatore di cui la legge 124/07 rappresenta l'ultima espressione in ordine cronologico e, con ogni probabilità, anche una pietra miliare nel cammino evolutivo percorso sino ad oggi dalle Istituzioni deputate alla difesa ed alla sicurezza del nostro Paese.
L'elemento che desidero ulteriormente evidenziare, sempre nella logica del continuum armonico che caratterizza i tre impianti normativi esaminati, è rappresentato dall'unicità del riferimento di Vertice o dell'attribuzione della responsabilità.
Nel sistema delle Forze armate, ex-lege 25/97, il riferimento di vertice dell'amministrazione delle Forze armate è il Ministro della Difesa, come unico riferimento di tutta la complessità di gestione funzionale, gerarchica, amministrativa.
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Nel sistema della legge 121/81 c'è un'unificazione di vertice, per gli aspetti funzionali, in capo al Ministro dell'Interno, nella sua veste specifica di Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
Nella legge 124/07, in linea di netta differenziazione dal regime di responsabilità "multipolare" pre-esistente, ovvero ai sensi della legge 801/77 che vedeva le responsabilità distinte del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa, troviamo il riferimento unitario di vertice nel Presidente del Consiglio.
Questo significa che, nella logica evolutiva del sistema di coordinamento per gli Organismi di informazione, il legislatore segue una logica di riconduzione della responsabilità politica ad unitarietà piena verso il vertice di governo, effettuando una scelta precisa in direzione dell'Esecutivo, a sua volta responsabile verso il Parlamento.
Si tratta di una scelta, con ogni evidenza, che oltre a soddisfare il requisito della riconducibilità certa delle attività del Sistema d'informazione, abbrevia e semplifica la catena decisionale a favore dell'operatività delle Agenzie.
Considerata la sede di studio nella quale ci troviamo, vengono all'attenzione alcune problematiche che, volentieri, lascio all'interpretazione dei frequentatori: il fatto che in alcuni casi il legislatore abbia previsto l'unitarietà di vertice ed in altri no ha una valenza specifica? Sottende cioè una scelta ratione materiae? Ritiene oggi il legislatore, rispetto al processo normativo dell'81 che ha visto la nascita della legge 121, che il coordinamento postuli tale unitarietà? Vi è, al contrario, lo spazio per una convivenza di sistemi differenziati?
Questi interrogativi posti a Voi, dai quali mi auguro possano germinare approfondimenti mirati, mi permettono, tra l'altro, di evidenziare oggi la lungimiranza del legislatore del 1981: si è infatti creato un modello molto avanzato, che ho avuto modo di confrontare nei contesti internazionali, quando ho visto altri Paesi a noi vicini, anche dell'Unione Europea, ispirarsi manifestamente al nostro sistema. Oggi, per noi, quasi scontato, ma certamente meno ovvio e più pionieristico trent'anni fa.
Questo richiamo "storico" mi permette di passare dal genere alla specie del mio ragionamento e di affermare che, in qualche modo, la legge 121/81 è un embrione, con i limiti del suo tempo e del suo ben più esteso campo di applicazione, della Legge 124/2007.
Quest'ultima, a differenza della "progenitrice", nasce in un periodo di tempo decisamente più serrato, anche se la fase preparatoria ha avuto il suo spazio, mentre come quella nasce da un consenso ampio all'interno del Parlamento della Repubblica.
La legge 124 afferma altresì, differentemente dalla 121 ed anche dalla legge 801/77 che ho citato in precedenza, un concetto di coordinamento che amplia le funzioni, fa evolvere i poteri e delinea la responsabilità dell'entità incaricata di esso.
Il cambiamento è tale che chi vi parla, assieme ai Direttori delle agenzie, vive praticamente in una condizione di laboratorio permanente alla ricerca delle interazioni, dei modelli e delle procedure che permettano un'attuazione scrupolosa ed efficace della norma. Non è facile, nell'attuazione del processo riformatore, centrare lo spirito di un legislatore così esplicito ed insistente sul tema della responsabilità, della riconducibilità delle azioni operative e della visione unitaria del sistema.
È necessario un impegno senza riserve da parte di tutti, specie nell'azione di rinnovamento delle culture e dei modelli comportamentali che, assieme, devono essere in grado di sostenere una percezione di affidabilità – ed affidamento – reciproci, nel mantenimento dei livelli qualitativi dei flussi informativi e nell'incremento dei canali di disseminazione verso i quali la legge indirizza la produzione del Sistema d'informazione.
Abbiamo già richiamato l'unitarietà della responsabilità in capo al Presidente del Consiglio che passa da primus inter pares, come disegnato nel sistema precedente ad unico responsabile. La comparazione ulteriore tra il dettato normativo del '77 e l'attuale riscontra la mia affermazione: la legge 801 affermava "sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità"; la legge 124 recita: "in via esclusiva" con riferimento alla responsabilità del Presidente del Consiglio, con un'esclusione implicita della riconducibilità di tale responsabilità ad altri Ministri cui, come nel caso dell'Interno e della Difesa, i due Servizi in precedenza facevano riferimento.
L'attribuzione di tale responsabilità al Presidente del Consiglio ha indotto il legislatore ad affiancarne il profilo con la figura dell'Autorità delegata che in parte può assolvere alla trattazione della materia originata dal Sistema d'informazione pur senza poter ricevere una delega in toto su di essa. Tale parzializzazione della facoltà di delega è ulteriore dimostrazione dello spirito del legislatore nel ricondurre ad unum la titolarità della responsabilità di vertice.
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Sempre con riferimento alla responsabilità del Presidente del Consiglio, la lettura della legge 124 fa emergere un altro elemento di forte differenziazione dal passato impianto in materia di segreto di Stato.
Mentre in precedenza si prevedeva che il Presidente del Consiglio controllasse "l'applicazione dei criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato", adesso gli si attribuisce la responsabilità esclusiva nell'apposizione e nella tutela del segreto stesso, senza facoltà di delega. Il passaggio in termini di rafforzamento della titolarità unitaria è eloquente.
Parimenti, per diverso settore di applicazione, la norma fa evolvere il ruolo dell'Organismo collegiale di supporto del Presidente, in precedenza denominato CIIS ed ora CISR (Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica), da realtà consultiva e di proposta ad entità di deliberazione.
Abbiamo sinora visto come la novellazione della disciplina che regola la materia abbia fortemente inciso sulla linea decisionale, accorciandola e semplificandola sensibilmente, così come sulla responsabilità, definendola ed attraendola pressoché in toto al vertice di Governo.
Passiamo ora all'ulteriore specificazione del concetto innovativo di coordinamento, vero pilastro della legge 124/07.
Il legislatore ha optato per la permanenza di un sistema operativo d'informazione binario: un'agenzia interna (AISI) ed un'agenzia esterna (AISE), con compiti di ricerca, acquisizione ed alimentazione del fabbisogno informativo del Governo della Repubblica.
Mentre le due agenzie sono le uniche istituzioni destinatarie di queste responsabilità, il legislatore prevede la funzione di coordinamento e di snodo fra l'attività politica e l'attività operativa delle Agenzie a livello del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS).
Il DIS, dunque, non è un ufficio operativo d'intelligence, mentre si vede attribuiti compiti di alta amministrazione funzionali al supporto verso l'autorità unica di Governo, ovvero il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, il legislatore utilizza l'espressione "tramite" proprio per delineare una funzione di supporto e servente, in senso orizzontale, verso l'intero sistema. Ecco come si delinea il nuovo modello di coordinamento che fa capo al DIS come soggetto attuatore.
Un modello di coordinamento non, come ho figurativamente indicato prima, di "contratto per adesione" su basi volontarie, ma con una valenza nuova e duplice, che prevede cioè forme di supporto quale la pianificazione, ma che obbliga al controllo e alla vigilanza e quindi, indirettamente, attraverso alcuni strumenti fornisce a chi deve coordinare gli strumenti di comando, pur in senso a-tecnico.
Ancora una volta può tornare utile una comparazione con la legge 801/77 che prevedeva per il Comitato preposto (CESIS) di fornire al Presidente del Consiglio gli elementi necessari al coordinamento delle attività dei Servizi, di cui – si rammenti – il Presidente stesso non era tuttavia unico responsabile.
La nuova norma delinea un modo differente di attuare il coordinamento: non è la flessibilità piena o riferita solo alle funzioni della legge 121 per le Forze di polizia; non è un'azione di pieno comando come nella legge 25 per le Forze Armate; il coordinamento della legge 124 integra una funzione servente, rafforzata in guisa di strumento di comando.
È l'art. 4 della legge che definisce i contorni ed i contenuti di questo coordinamento, oltre ad elencare alcuni forti concetti di funzione quali: il coordinamento dell' "intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dalle dall'AISE e dall'AISI".
Il dettato è eloquente: il soggetto deputato "coordina e verifica", quindi attesta che è in una posizione ed in una logica di supporto, di servizio; ma la funzione di verifica, dotata degli strumenti, fa sì che il Direttore generale del DIS possa controllare. Inoltre, "è costantemente informato delle operazioni" – non opera, si badi bene – ma ha contezza piena e continuativa delle operazioni condotte dalle Agenzie.
Il soggetto coordinatore svolge anche una funzione integrativa, poiché è incaricato di raccordare il sistema dell'intelligence con tutte le amministrazioni pubbliche in possesso di informazioni funzionali ad un quadro più ampio di conoscenze e tali da garantire un supporto autorevole all'azione di Governo e all'azione di sicurezza.
L'elencazione dei soggetti con cui il coordinatore interagisce è nutrita. Parte dal perimetro interno al Sistema per estendersi al suo esterno verso le Forze armate e verso le Forze di polizia; sempre all'esterno, opera con le amministrazioni dello Stato e con enti di ricerca anche privati.
È evidente che il coordinatore viene posto dal legislatore nella condizione di raccogliere, organizzare, analizzare e disseminare moli informative di tutto rispetto, in grado cioè di generare un patrimonio complessivo di conoscenza molto più ampio, cioé di captare le esigenze d'informazione del Governo e degli Enti destinatari individuati dalla norma, ma soprattutto di corrispondervi rapidamente, ovvero anche anticipatamente, nel merito.
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È evidente l'intento del legislatore: raggiungere un livello quali-quantitativo di informazioni adeguato alle mutevoli esigenze del Sistema-Paese, specie alla luce delle rapidissime evoluzioni che lo scenario globalizzato impone agli Stati sotto i più differenti profili di rischio ed addirittura di minaccia.
Il coordinatore è pertanto chiamato, attraverso le proprie competenze e risorse a raggiungere la sensibilità adeguata sull'opportunità dell'informazione oltre che sull'utilità. Quest'ultima rappresenta infatti il valore aggiunto che si genera da un'informazione di qualità resa disponibile con modalità intellegibili e tempestive ai destinatari istituzionali.
A sostegno di tale rimodulazione dell'intera attività informativa verso l'Autorità di governo, il legislatore ha anche posto l'organismo collegiale composto dai Ministri, il CISR, cui è stata attribuita la potestà di deliberare nel merito funzionale e gestionale, oltre che di elaborare piani di ricerca.
Gli elementi che ho inteso porre all'attenzione evidenziano, in sintesi, una modalità di coordinamento "rafforzato", possiamo dire, funzionale da un lato al mantenimento di una costante efficienza dello strumento informativo, dall'altro a rendere evidente la linea di responsabilità che dal perimetro del Sistema d'informazione riconduce verso il Presidente del Consiglio.
La definizione di coordinamento che è andata emergendo nel corso dell'esposizione appare ulteriormente riscontrata dalla legge 124/07 laddove si afferma che il Direttore generale del DIS: "esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti".
Una funzione di monitoraggio e quindi di garanzia esercitata su delega dell'Autorità di governo che implica anche che il Direttore generale del DIS "vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio" ed "impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale".
Si rileva, dunque, la compresenza di funzioni "di competenza", che vedono il ruolo del Direttore generale in funzione servente del Sistema e delle due Agenzie, e funzioni "di controllo" che richiedono dalla stessa figura l'esercizio di poteri di monitoraggio costante e di verifica.
Con riferimento alle due Agenzie, in particolare, data la definizione fornita dal legislatore delle aree di competenza – diciamo – "territoriale", ovvero una con valenza informativa interna e l'altra con proiezione all'esterno dei confini nazionali, il Direttore generale del DIS rappresenta il "tavolo terzo", la compensazione delle inevitabili eventualità di sovrapposizione e/o contemperamento delle differenti esigenze operative.
Ciò, in particolare, in questa prima fase di attuazione della legge di riforma che sta registrando, giorno per giorno, riconfigurazioni dei perimetri d'impiego, cessazioni di funzioni ed attivazioni di altre, ridefinizioni delle c.d. "mission" informative. Un impegno notevole, mi si creda, che condivido quotidianamente con i Direttori delle Agenzie.
In tal senso, inoltre, il Dipartimento svolge anche una funzione di interfaccia e di garanzia per le Agenzie nei rapporti con le altre Istituzioni e con l'esterno del comparto, affinché esse possano pienamente focalizzare le proprie energie e risorse sull'attività di ricerca finalizzata alla sicurezza della Repubblica.
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Mi pare infine opportuno evidenziare che, in base alle funzioni esercitate ed alle responsabilità attribuite, il Dipartimento informazioni per la sicurezza si caratterizza tipicamente come un ufficio di alta amministrazione incaricato, oltre a quanto già illustrato, anche di verificare "la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti", con obbligo di riferimento al Vertice governativo, non esclusi altri riferimenti quale l'Organo di controllo parlamentare, oggi indicato dall'acronimo COPASIR.
In tal senso il Dipartimento annovera tra gli uffici dipendenti un Ufficio ispettivo, sorto ex-novo in virtù della legge 124/07 che, con meccanismi di attivazione e funzionamento pre-definiti e per mezzo di un "Corpo" di ispettori scelti all'esterno del Sistema d'informazione, rappresenta lo strumento operativo per l'esercizio dell'attività di monitoraggio, verifica e rendicontazione previsti dalla norma.
A rafforzare il ragionamento per deduzione, si comprende come l'Ufficio ispettivo rappresenti lo strumento di controllo sull'operato delle Agenzie e non sulle responsabilità del DIS cui la norma attribuisce veste di "parte terza", come detto in precedenza.
Sempre riferibile alle responsabilità di alta amministrazione è anche la previsione della norma laddove indica che il Direttore generale del DIS "vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto", individuando con ciò una sorta di livello tecnico di responsabilità per conto dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che è il Presidente del consiglio.
Ad ulteriore chiarimento delle competenze di alta amministrazione, appare altresì opportuno menzionare, sempre in capo al DIS, la responsabilità della gestione centralizzata degli archivi del Sistema di informazione e dell'archivio storico che è strettamente legata, in ambedue i casi, alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed all'osservanza del criterio di "temporizzazione" del medesimo che la norma ha fissato, nel complesso, a trent'anni di scadenza.
Anche per questa delicata competenza il meccanismo della responsabilità unitaria, riconducibile al vertice governativo per il tramite delle funzioni di alta amministrazione affidate al DIS è evidente, specie in un Paese come il nostro che, prima dell'emanazione della legge 124/07, non disponeva di un meccanismo temporalmente delimitato per la conoscibilità generalizzata del segreto.
Da molte parti mi si chiede come possa essere valutata, alla luce del percorso sinora effettuato, la qualità della normativa innovatrice. Si può affermare che è una normativa valida, in linea con le sfide che il Sistema d'informazione è chiamato a raccogliere sugli scenari interni ed internazionali, che necessita di un'attuazione determinata da parte dei soggetti deputati.
Come per ogni innovazione normativa, ad attuazione completata ed al termine di un congruo periodo di esercizio a pieno regime, se ne trarrà un bilancio complessivo, basato sui risultati raggiunti e sul grado di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza che il Sistema d'informazione sarà stato in grado di raggiungere nel suo complesso.
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Le altre iniziative
- febbraio 2011: Articolo del Direttore generale del DIS
- gennaio 2010: Intervento dell'Autorità delegata
- gennaio 2010: Lezione del Direttore generale del DIS
- ottobre 2009: Forum sull'intelligence
