L’efficacia dell’attività di prevenzione dipende in buona misura dalla collaborazione tra gli Organismi di intelligence – DIS, AISE e AISI – e le Forze armate e di polizia, le pubbliche amministrazioni, i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i Servizi collegati esteri.
La legge 124/2007 ha potenziato significativamente i rapporti di collaborazione istituzionale prevedendo in particolare che:
- le Forze armate e di polizia, le amministrazioni dello Stato e gli enti di ricerca anche privati forniscano informazioni, analisi e rapporti al DIS che per tale scopo promuove e garantisce lo scambio informativo, anche con riunioni periodiche
- le Forze armate e di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza assicurino la più ampia cooperazione al personale dell’AISE e dell’AISI
- le Forze di polizia, a richiesta del DIS, possano trasmettere informazioni relative a investigazioni di polizia giudiziaria, previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria in caso di sussistenza del segreto di indagine. L’Autorità giudiziaria può inviare di propria iniziativa atti e informazioni ritenuti di interesse per l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
Sono inoltre previsti stabili rapporti tra il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA), istituito presso il Ministero dell’interno, e il Sistema di informazione per la sicurezza, come pure tra l’AISE e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato Maggiore della difesa (RIS), secondo modalità definite da un apposito regolamento.
Più in generale tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità assicurano l’accesso del DIS, dell’AISE e dell’AISI ai propri archivi informatici.